E’ accaduto di nuovo a Firenze. Un’altra sentenza, quella del tribunale civile, boccia la legge 40. Questa volta, il magistrato Isabella Mariani, che lo scorso dicembre aveva risposto con un’ ordinanza di urgenza alla richiesta di una coppia, di effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni, presso il centro di fecondazione assistita, Demetra, ha scelto di non pronunciare la sentenza definitiva. Ha, invece, sospeso il giudizio, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, su almeno altre quattro questioni di “non manifesta infondatezza”, che puntano il dito sull’ incostituzionalità della legge 40. La pronuncia della Consulta è, infatti, indispensabile, come ha deciso il magistrato, per sbrogliare la matassa del caso concreto, della coppia milanese, in cura presso il centro fiorentino. Il sospetto di incostituzionalità, sollevato, riguarderebbe più parti della legge ed è stato illustrato e scritto, nero su bianco, in oltre trentacinque pagine di ordinanza.
Gli articoli della Costituzione violati sono gli articoli 3 e 32, rispettivamente il principio di equità e il diritto inviolabile alla tutela della salute e della dignità, ma anche la libertà di cura. Gli articoli della legge 40, su cui si esprimono fondate perplessità sono l’art. 14, comma 1 e 2 , e l’articolo 6 relativo all’ irrevocabilità del consenso. In sintesi, il divieto di crioconservazione degli embrioni, il limite al numero di embrioni da produrre (massimo tre), l’obbligo ad impiantarli in un unico e contemporaneo impianto. Infine, ma non da ultimo, il rilievo più incisivo, che apre ad una nuova fase interpretativa, quello dell’impossibilità di revocare il consenso, dato dalla coppia, dopo la fecondazione dell’ovocita .
L’esigenza di chiarire questi aspetti tecnici dell’esecuzione della fecondazione in vitro, da parte del magistrato, si collega al quesito posto dall’avvocato Gianni Baldini, rappresentante della coppia, e legale dell’Associazione Madre Provetta, che ha sostenuto l’iniziativa, che dopo aver ottenuto con la prima ordinanza di urgenza il via libera a poter effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni, perché la madre è affetta da una grave malattia genetica (l’esostosi), trasmissibile con una probabilità del 50%, ci si è trovati di fronte all’impossibilità di eseguirla correttamente, a causa dei divieti imposti ai medici dalla legge e relativi alla metodica stessa.
Il caso riapre la discussione mai sopita, sul divieto o meno, in Italia, di effettuare la diagnosi genetica di pre-impianto per evitare l’aborto in corso di gravidanza..
Ricordiamo che, fin dall’inizio della Legislatura, il Governo in carica ha più volte espresso la volontà di rivedere o annullare le linee guida emanate dall’ex ministro Livia Turco, colpevoli di aver fatto da lasciapassare alla diagnosi genetica. In particolare, proprio in questi giorni, l’on. Eugenia Roccella, Sottosegretario al Ministero del Welfare con deleghe alla salute, ha richiesto un parere tecnico al Consiglio Superiore di Sanità, sulla diagnosi genetica e sugli eventuali danni all’embrione. Contemporaneamente, però, ha già espresso il suo parere in un comunicato stampa, dove scrive: “La possibilità della diagnosi reimpianto, introdotta nelle linee guida della legge nella scorsa legislatura, significherebbe l’inserimento per la prima volta, nel dopoguerra, di una norma eugenetica nel nostro ordinamento giuridico. Con la diagnosi reimpianto non si cura la malattia, ma si elimina semplicemente l’embrione.”
Al contrario, nel dibattito giurisprudenziale italiano, dall’applicazione della legge 40 ad oggi, ben quattro sentenze hanno ribadito l’assenza di un divieto esplicito nella legge 40 rispetto alla diagnosi genetica ed hanno disapplicato per “eccesso di potere” le linee guida emanate dall’ ex ministro della salute Girolamo Sirchia, laddove introducevano un divieto alla diagnosi stessa. Tuttavia, l’ordinanza di Firenze di oggi, dice qualcosa in più: non solo la diagnosi genetica sugli embrioni non può essere vietata, in via di principio, ma molto probabilmente, le limitazioni tecniche alla sua esecuzione, contenute negli artt.. 14 e. 6 della legge 40, potrebbero essere incostituzionali.
Presidente ass. Madre Provetta onlus






